1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 è destinato al finanziamento di programmi realizzati di intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e per la loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base ai seguenti indici del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP): indice