Art. 4.
(Destinazione del gettito).

      1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 è destinato al finanziamento di programmi realizzati di intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dell'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e per la loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base ai seguenti indici del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP): indice

 

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di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e di sviluppo dell'infanzia.
      2. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 1 non può essere contabilizzato nella percentuale del prodotto interno lordo (PIL) relativa ai fondi destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 21 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).